E’ entrato in vigore lo scorso 22 agosto il D.P.R. 120/2017 che regolamenta la gestione e l’utilizzo di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti in tutti i cantieri, attraverso disposizioni comuni e norme specifiche che si differenziano a seconda della dimensione del cantiere.
Il provvedimento si pone l’obiettivo di definire un quadro normativo di riferimento completo e coerente con la disciplina nazionale e comunitaria, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo. Le principali novità apportate dal decreto sono:
- eliminazione delle autorizzazioni preventive
- predisposizione di un modello di controllo “ex post” tramite l’autocertificazione dei sottoprodotti e il rafforzamento del sistema di controlli da parte delle agenzie ambientali
Per quanto riguarda i piccoli cantieri (sotto i 6 mila metri cubi totali) sono previste nuove regole: sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva per avviare l’apertura dei cantieri: “almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo”. Rispetto al periodo precedente l’entrata in vigore del nuovo testo quindi viene stabilito un tempo minimo certo per l’obbligo di comunicazione dei cantieri.
Quando le Terre e Rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotti?
Questi i requisiti che devono possedere:
A. sono generate durante la realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
B. sono utilizzate in base a quanto previsto nel:
· piano di utilizzo (art. 9), nel caso di Cantieri di Grandi Dimensioni (terre e rocce da scavo > 6000 mc)
· dichiarazione di utilizzo (art. 21), nel caso di cantieri di piccole dimensioni (terre e rocce da scavo < 6000 mc) e grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA;
C. sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (esemplificate nell’all. 3 alcune operazioni più comuni: selezione e riduzione granulometrica, stesa al suolo, ecc.);
D. soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del medesimo regolamento.
La sussistenza di questi requisiti è attestata dall’esecutore o dal produttore tramite la predisposizione e la trasmissione alle Autorità Competenti della seguente documentazione:
- piano di Utilizzo (all. 5) o Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni (all. 6)
- dichiarazione di avvenuto utilizzo (all. 8), a conclusione dei lavori di utilizzo
Nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano utilizzate diversamente da quanto indicato nella documentazione citata, o non avvenisse la trasmissione dei documenti alle autorità, i materiali da scavo sarebbero da considerarsi e trattarsi come rifiuti speciali.
Deposito intermedio
Esso può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, a condizione che:
- in caso di siti ad uso commerciale e Industriale, il sito rientra nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione;
- in caso di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, il sito rientra in tutte le classi di destinazioni urbanistiche;
Inoltre:
- l’ubicazione e la durata del deposito devono essere indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione;
- la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione;
- il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo dagli altri depositi;
- sia identificato tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione;
Decorsi i periodi indicati nel piano di utilizzo o nella dichiarazione, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce.
Trasporto
Il trasporto delle terre e rocce a scavo qualificate come sottoprodotti fuori dal sito di produzione è accompagnato da un documento di trasporto (all. 7), che equivale, ai fini della responsabilità, alla copia del contratto in forma scritta. Il DDT deve essere predisposto in triplice copia: una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore una per il destinatario. Deve essere conservato per tre anni e reso disponibile, in qualunque momento, all’autorità di controllo. Qualora il proponente e l’esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall’esecutore.
Piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni
Nel caso di cantieri di grandi dimensioni (produzione terre e rocce > 6000 mc), in base all’art. 9, la gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti avviene secondo il piano di utilizzo, da redigere in base all’all. 5 del regolamento e trasmettere alle Autorità competenti almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori. Trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione, se non ci sono state richieste di integrazioni o divieti, il proponente può avviare la gestione delle terre nel rispetto del medesimo piano di utilizzo.
Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni
Nel caso di cantieri di piccole dimensioni (produzione terre e rocce < 6000 mc), in base all’art. 21, e nel caso di cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, la gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti avviene tramite una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni all. 6). Essa deve essere trasmessa almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori alle Autorità competenti. La dichiarazione assolve la funzione del piano di utilizzo, utilizzando una procedura decisamente più semplificata.
I controlli e le attività di analisi delle agenzie ambientali
Per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel piano di utilizzo le Agenzie di protezione ambientale hanno a disposizione 60 giorni per lo svolgimento delle attività di analisi necessarie.
Terre e rocce da scavo: il parere positivo del Ministero dell’Ambiente
Secondo il Ministro Gian Luca Galletti “Con una disciplina più semplice e più chiara abbiamo disciplinato in modo organico tutta la materia, evitando che le imprese, in preda ad incertezze normative e col rischio di interminabili trafile burocratiche che oggi durano anche fino a due anni, considerino ogni terra e roccia da scavo come un rifiuto e non come sottoprodotto”. “Grazie a questo testo – prosegue Galletti – otteniamo tanti risultati insieme: miglioriamo la tutela delle risorse naturali grazie al minore smaltimento in discarica e al minor utilizzo di materiale di cava, ma allo stesso tempo diamo più forza alle aziende che operano nel rispetto dell’ambiente con lavori nei cantieri più veloci e potenziali minori costi derivanti dall’approvvigionamento di materia prima. Una bella novità a lungo attesa dagli operatori – conclude Galletti – che riguarderà secondo le nostre stime oltre 150 mila imprese di ogni dimensione”.
Terre e rocce da scavo: pareri contrari delle associazioni di categoria
A far da contraltare alle dichiarazioni favorevoli del Ministro, la contrarietà espressa da parte della Cgia di Mestre e della Confartigianato Imprese Grosseto.
Al quotidiano online Greenreport.it l’associazione artigiani e piccole imprese venete, nella persona di Michele Furlan presidente del comparto Casa, ha dichiarato: “È l’ennesima occasione persa da parte del Ministero. Un decreto che aveva lo scopo di semplificare e rendere meno onerosi gli adempimenti burocratici per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo andrà a sortire l’effetto opposto: più burocrazia e maggior costi per le imprese edili. È paradossale inoltre dover dare un preavviso di 15 giorni, quando molti lavori, soprattutto quelli riguardanti i piccoli cantieri, hanno tempistiche molto più ristrette richieste dalla committenza. Il rischio di questa novità è quello di favorire fenomeni di abusivismo, alla faccia di tutte quelle aziende che operano nella legalità e che hanno tenuto duro in questi anni”.
Caustico anche il parere di Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto: «Una disciplina che prevedesse anche i micro-cantieri, cioè la maggioranza dei lavori delle nostre aziende, era un’opportunità da non sprecare. Inoltre un preavviso di 15 giorni non è conciliabile con i tempi del lavoro reale. Finora era richiesta la comunicazione prima di iniziare gli scavi, ma non erano specificati i tempi minimi: ora invece, in una situazione in cui i pochi lavori che ci sono vengono commissionati qualche giorno prima, se non con un unico giorno di preavviso, essere vincolati a tempistiche così stringenti significa soffocare ancora di più il settore». «La normativa comporterà anche ulteriori costi: oltre a quelli per le analisi e per la documentazione da produrre, l’azienda sarà costretta a finanziare le ulteriori analisi e i controlli predisposti in caso di verifica. Il Ministero – conclude Mauro Ciani – ha perso l’ennesima occasione».