E’ già funzionante il portale Enea dedicato all’invio dei dati relativi ai lavori condominiali che consentono le agevolazioni fiscali del 70% e 75%. Come stabilito anche dall’Agenzia delle Entrate, nel suo aggiornamento di settembre dedicato alle novità dell’Ecobonus, i lavori condominiali finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica godono di un incremento della detrazione fiscale Irpef.
Detrazione 70% e 75% per lavori condominiali
La legge di Bilancio per il 2016 ha previsto la possibilità fino al 31 dicembre 2021 di godere di agevolazioni comprese tra il 70% o 75% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, a patto che siano soddisfatti i seguenti requisiti.
- la riqualificazione deve interessare le parti comuni
- occorre intervenire sull’involucro dell’edificio, per almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio
Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per usufruire del bonus fiscale del 75% è necessario che:
- gli interventi devono riguardare parti comuni
- gli interventi devono consentire il miglioramento della prestazione energetica invernale e anche quella estiva
- gli interventi devono consentire di raggiungere almeno la qualità media prevista dal Decreto 26 giugno 2015 recante le Linee Guida sulla certificazione energetica
Comunicazione dati e asseverazione
L’Enea ha reso disponibile il portale per la trasmissione telematica della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre procedere all’invio dei dati all’Enea. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo”.
Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
Per gli interventi condominiali che consentono le detrazioni del 70 e 75%, è necessario produrre un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato sui requisiti necessari (superficie disperdente interessata > 25% di quella totale e raggiungimento della qualità media delle prestazioni previste dal dm linee guida).
Verifiche e Controlli
L’agenzia nazionale Enea effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che sarà emanato entro il 30 settembre 2017.
La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.
Portale informativo Enea sulle detrazioni fiscali
Per tutte le informazioni sulle detrazioni stesse, i tecnici professionisti e i cittadini possono consultare il portale informativo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it dove Enea ha pubblicato tutto ciò che occorre sapere per ottenere la detrazione fiscale e compilare correttamente la documentazione tecnica da inviare.