Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, rif. n°48178/2017, in cantiere vi è sempre l’obbligo di affiggere tramite apposito cartello, i dati del permesso di costruire e gli autori dell’attività costruttiva. Anche se gli interventi specifici non sono stati ancora avviati ma sono iniziate solo le lavorazioni di edilizia libera, il cartello deve essere esposto in luogo ben visibile per consentire alle autorità e ai cittadini una vigilanza tempestiva ed efficiente sul rispetto delle norme.
Permesso di costruire: cos’è
Secondo il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n° 380/2001) il Permesso di Costruire è un titolo autorizzativo concesso dal Comune per attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Gli interventi edilizi soggetti a rilascio di permesso di costruire sono:
- gli interventi di nuova costruzione;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
L’art. 12 prevede che il permesso di costruire venga rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso.
Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
La richiesta di Permesso di Costruire deve essere presentata allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune.
Alla richiesta si deve allegare un progetto, redatto da un progettista abilitato come architetto, ingegnere o geometra, comprendente gli elaborati grafici che descrivano dettagliatamente l’intervento da realizzare. Inoltre il professionista deve attestare, mediante allegata asseverazione, la conformità alla strumentazione urbanistica vigente nel Comune, nonché alle norme in materia edilizia e urbanistica, come la rispondenza al regolamento igienico-sanitario, alle norme antisismiche, di isolamento termico e acustico, ecc..
Entro 10 giorni dalla ricezione dell’istanza il Comune nomina un responsabile del procedimento che ha l’obbligo in 60 giorni di valutare la rispondenza del progetto ai requisiti richiesti e formulare una proposta di provvedimento (rilascio, diniego o richiesta di integrazione documentale). Trascorsi 30 giorni necessari per formulare il provvedimento definitivo, in caso di mancata risposta da parte del Comune, vige la regola del silenzio-assenso e il permesso si intende rilasciato.
Permesso di costruire e obbligo di esposizione in cantiere
Secondo la Corte di Cassazione gli estremi del permesso di costruire vanno sempre riportati, insieme ai nomi dei responsabili dell’intervento (proprietario, impresa, progettista) sul cartello di cantiere, già dalle prime fasi di lavorazione. Il cartello inoltre deve essere posizionato in maniera ben visibile per consentire la verifica e il controllo da parte degli organi preposti e dei cittadini, “ai fini della trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione“.
Il cartello deve essere esposto se sul luogo in cui sorge il cantiere saranno svolti dei lavori con permesso di costruire, indipendentemente dal momento in cui inizieranno.
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