Secondo una recente sentenza del TAR Calabria n° 202/2018 del 24 gennaio 2018 l’autorizzazione sismica deve intervenire prima del rilascio del permesso di costruire, poiché il nulla-osta del Genio civile per le costruzioni da realizzare in zone sismiche, anche se non è condizione per il rilascio della concessione edilizia, è presupposto di efficacia di quest’ultima.
Che cos’è l’autorizzazione sismica?
E’ l’atto autonomo e preliminare necessario per qualsiasi tipo di costruzione nelle aree sottoposte a rischio sismico. Viene rilasciata dagli uffici regionali competenti (generalmente i servizi di Genio Civile oppure uffici comunali preposti all’esercizio delle funzioni sismiche). E’ consigliabile presentare la richiesta di Autorizzazione Sismica contestualmente alla richiesta del titolo edilizio e comunque deve essere consegnata tassativamente prima dell’inizio dei lavori strutturali. I tempi di rilascio sono di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti. Non è previsto il silenzio-assenso.
Che cos’è il permesso di costruire?
E’ il titolo edilizio che il Comune rilascia per autorizzare attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Gli interventi edilizi soggetti a rilascio di permesso di costruire sono:
- gli interventi di nuova costruzione;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
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Il caso in oggetto
La situazione presa in esame dal Tar Calabria (per leggere la sentenza clicca qui) riguardava il ricorso di un privato verso il provvedimento del Dirigente del settore Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile del Comune di Vibo Valentia con cui si disponeva l’annullamento in autotutela della richiesta del permesso di costruire in variante per realizzare un intervento straordinario di demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale e verso ogni altro atto derivante connesso al procedimento in autotutela per l’annullamento del permesso di costruire ottenuto a seguito di silenzio-assenso.
La decisione dei giudici amministrativi della Calabria è intervenuta sul momento in cui il titolo abilitativo dovesse ritenersi validamente formato, considerato che questo rappresenta il momento in cui ha inizio il periodo di 18 mesi entro cui l’amministrazione può esperire l’autotutela.
La sentenza del TAR
Con riferimento alla legge n°94/1982 e la sentenza CdS, Sez. V, 2 febbraio 1996 n. 117 e all’art. 94 c.1 e all’art. 20 c. 3 e 5 bis del D.P.R. 380/2001, la sentenza chiarisce che l’autorizzazione sismica deve intervenire prima del rilascio del titolo edilizio.
Pertanto, definito che la decorrenza del termine per la formazione del silenzio-assenso deve necessariamente individuarsi nella data di comunicazione al Comune dell’avvenuta verifica del progetto da parte del Genio civile, hanno rigettato il ricorso.
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