Il Consiglio di Stato ha definito il suo punto di vista affermando:
“l’ordine di ripristino è un atto dovuto per la tutela dell’interesse pubblico”
Ora con la sentenza 4397/2019 , per la demolizione di un’opera parzialmente abusiva o completa, sarà sufficiente la descrizione dell’intervento e non sono necessarie valutazioni più approfondite così che il processo di ’bonifica’ sarà molto più veloce e immediato.
Abusi edilizi, il caso
Quindi, se ora stai pensando se realizzare lavori di restauro e risanamento di un edificio ci si potrà sentire più liberi nell’agire senza compromettere il proprio ruolo ma Il Consiglio di Stato ha affermato che “l’atto che ordina l’eliminazione delle opere realizzate può ritenersi sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell’abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare l’emanazione della misura sanzionatoria della demolizione”.
L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi mediante ripristino della situazione preesistente, si legge nella sentenza, costituisce un atto dovuto per la tutela dell’interesse pubblico.
Abusi edilizi, la responsabilità degli interventi
Un altro aspetto su cui si è soffermato il CdS è la responsabilità degli interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo.
In generale, la responsabilità è sia del responsabile sia del nuovo proprietario. Nel caso esaminato, però, il vecchio proprietario aveva dimostrato che alcuni lavori, contestati dal Comune, erano stati realizzati dopo la vendita. Di questi era risultato quindi responsabile in via esclusiva il nuovo proprietario.