L’Agenzia delle Entrate spiega come si applica l’aliquota del 2% su immobili in corso di costruzione
La Corte di cassazione ha ammesso l’applicabilità delle agevolazioni “prima casa” quando si decide un “acquisto di un immobile, al momento assoggettato ad uso diverso da quello abitativo, allo scopo di farne, da parte dell’acquirente, la propria abitazione”.
Prendiamo per esempio se un utente è interessato all’acquisto di immobili collabenti, come dei trulli diroccati.
L’Agenzia ha risposto alla domanda di una contribuente in cui emergeva l’intenzione di acquistare un immobile “collabente”, appartenente alla categoria catastale F/2, ristrutturarlo e, entro 18 mesi dall’acquisto, adibirlo ad abitazione principale.
Che cos’è un immobile collabente?
Riferita ai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili) è caratterizzato da un notevole livello di degrado che ne determina l’incapacità di produrre un proprio reddito e non può essere equiparato a un immobile in corso di costruzione e, di conseguenza, l’istante non può fruire delle agevolazioni prima casa.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia ha precisato che le condizioni reali di tali immobili non permettono l’iscrizione in altre categorie catastali quindi si tratta di una classificazione durevole del bene immobile.
Le altre categorie della stessa classe (F/3 e F/4) sono provvisorie poiché riguardano fabbricati in corso di costruzione e in corso di definizione.
Quindi ricordiamo che l’applicazione dell’aliquota agevolata del 2%, può riguardare una casa di abitazione non di lusso situata nel Comune dove l’acquirente stabilisce, entro 18 mesi, la propria residenza e il beneficio fiscale.
Tuttavia, come ha già precisato l’Agenzia delle Entrate nella circolare 7/E/2018, le unità collabenti dotate di un impianto di riscaldamento, anche non funzionante, possono beneficiare dell’ecobonus.