Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 16/03/2022, il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica è pronto per entrare in vigore il 16 aprile 2022, portando con sé le nuove regole relative ai massimali per i lavori edili e le normative riguardo l’asseverazione di congruità.
Sostanzialmente, il decreto ha lo scopo di individuare quelli che sono i massimali di spesa necessari affinché si possa accedere alla detrazione fiscale concessa in allegato con gli interventi di efficientamento energetico: per questo motivo, il nuovo elenco prezzi è stato definito come prezzario superbonus e sarà aggiornato annualmente, a cura dello stesso Ministero della Transizione Ecologica, ogni primo febbraio del nuovo anno.
Quali sono i contenuti del decreto del MITE sui bonus edili, asseverazione di congruità e massimali di spesa
Questo provvedimento si pone fin dalla rubrica lo scopo di definire i costi massimi specifici e agevolabili per quanto riguarda le detrazioni fiscali e nell’ambiente è già stato soprannominato meglio come Decreto Prezzi 2.
Giuridicamente non è nient’altro che un provvedimento attuativo di quelle che sono state le passate leggi di bilancio 2021 e 2022 e dell’ancora più controverso decreto antifrodi – soprattutto quest’ultimo che ha portato molte banche a bloccare le manovre di cessione del credito – che fissa i tetti massimi di spesa per gli interventi rientranti nel Superbonus 110% e i bonus edili ad esso correlativi, come il bonus ristrutturazione e quello facciate.
I costi massimi previsti dal nuovo prezzario del MITE e la loro correlazione con l’asseverazione di congruità
Per agevolare la lettura e la verifica da parte degli operatori giuridici e i professionisti delle imprese, il decreto prevede che i massimali individuati e inseriti in legge all’Allegato A dello stesso, sono aumentati del 20% in tutte le voci di costo indicate: questo è un aspetto da sottolineare bene e che tradisce la natura stessa del provvedimento; questi nuovi prezzi, infatti, non costituiscono un prezzario ma sono voci di costo e, infatti, non devono essere utilizzati all’interno di un computo metrico ma permettono solamente all’operatore di capire quali sono i limiti massimi che possono essere ammessi dal punto di vista della detrazione fiscale.
L’incremento del 20% è dovuto all’adeguamento operato dal governo rispetto all’attuale inflazione, che ha portato i prezzi delle materie prime alle stelle con risvolti più che negativi per quanto riguarda l’aumento degli infissi, opere di arredamento e ogni altro aspetto connesso ai bonus edilizi.
In base al testo del decreto, per gli interventi ammessi ai bonus edilizi, è ora prevista l’asseverazione di congruità sulla spesa effettuata, redatta dal tecnico incaricato dal committente o dall’impresa esecutrice dei lavori, che attesta le spese in base ai costi specifici dei materiali riportati nella tabella dell’Allegato A.
In questo modo, lo scopo del decreto è quello di evitare le frodi, mettendo in capo al tecnico incaricato dell’asseverazione una responsabilità anche di tipo penale nei casi più gravi, in modo da tutelare tutti i soggetti presenti all’interno del procedimento.
Sostanzialmente, il compito dell’asseverazione di congruità delle spese ha il compito di certificare una volta per tutte il rispetto dei massimali di spesa consentiti dai bonus edilizi: nel caso in cui per il compimento dei lavori a regola d’arte sia necessario sforarli, sarà possibile per il committente accedere a costi eccedenti i massimali, con la specifica indicazione però che questo eccesso non sarà detraibile, andando dunque saldato in prima persona.
Cosa rientra nei nuovi massimali per i bonus edilizi?
I massimali si riferiscono a tutti quei lavori che hanno come oggetto la riqualificazione energetica ovvero l’isolamento di coperture, pavimenti o pareti perimetrali, portando dunque in aggiunta gli infissi se necessari ad ottenere una migliore schermatura.
Anche l’investimento nel fotovoltaico e in tutti gli annessi e connessi (come micro generatori, collettori solari, caldaie e pompe di calore).
Come accennato, la variazione dei massimali sarà rivisitata con frequenza annuale finché permarranno i bonus edilizi all’interno dell’ordinamento, con specifica precisazione che comunque questi costi non sono onnicomprensivi: per mantenere l’eterogeneità degli interventi, i massimali sono considerati al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto, degli oneri professionali delle varie figure coinvolte nel procedimento e di tutte quelle che sono le opere relative all’installazione e alla manodopera per la posa degli stessi.
Quest’ultimo aspetto, dunque, è stato definitivamente accertato, scacciando le preoccupazioni che vedevano preventivamente all’entrata in vigore del decreto stesso massimali che non li prevedessero.
Quando si applica il nuovo prezzario e l’asseverazione di congruità per i bonus fiscali?
Secondo il disposto dell’articolo 2 al primo comma, le disposizioni del presente decreto sono valide solamente per tutti i beni individuati dall’Allegato A del Decreto, relativamente ai lavori del Decreto Rilancio, con lo scopo di permettere l’asseverazione di congruità per tutti quei lavori che rientrano nella possibilità di usufruire di una diretta detrazione fiscale, ovvero accedere alla procedura di cessione del credito.
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