Chi lavora nel settore edile e ha maturato tante aspettative nei confronti dei bonus edili per far ripartire la propria attività ovvero per aumentare il fatturato si sta di sicuro scontrando con molte problematiche attuali, specialmente per quanto riguarda la cessione dei crediti. Nella stessa direzione, però, il governo e il legislatore in generale stanno introducendo a poco a poco novità in materia, le quali modificano, di certo, il modo di lavorare con i bonus fiscali ovvero le possibilità di introito e margine economico.
In particolare, a contribuire a queste modifiche è anche l’Agenzia delle Entrate. Da poco, infatti, come affermato anche con la risposta 287 del 23/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i limiti di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico in relazione alla contestuale installazione di un ascensore per disabili rientrante all’interno del caso della ristrutturazione edilizia. La risposta ha fatto già il giro delle imprese edili e, di seguito, è precisamente sviscerata e puntualizzata in ogni suo aspetto saliente.
La riduzione del tetto di spesa Superbonus per ristrutturazione edilizia: il caso specifico
Nel caso di specie, l’impresa edile sta ristrutturando con Superbonus 110% un edificio a tre piani al cui interno si trovano quattro unità immobiliari, necessari a stabilire i massimali di spesa. Il proprietario vuole realizzare interventi trainanti e trainati, anche in relazione alla riqualificazione energetica, consistenti soprattutto nell’isolamento termico, sostituzione di impianti di riscaldamento invernale e infine un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo. Per sfruttare al massimo il Superbonus, ha pianificato di includere al suo interno anche la sostituzione degli infissi e due colonnine di ricarica.
In tal senso, per favorire il figlio disabile, decide contestualmente di installare un ascensore volto a superare le barriere architettoniche, presentando la Cilas per i lavori con il Superbonus e il permesso di costruire per la ristrutturazione edile per realizzare il vano ascensore: in seguito, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate quale limite di spesa deve applicare per l’installazione dei pannelli solari: quello di 2.400 euro/kw o di 1.600 euro al kw.
I limiti di spesa ridotti per l’installazione del fotovoltaico
Secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate, resa pubblica per via del suo importante impatto, questa ha tenuto a precisare che per quanto riguarda il campo applicativo, l’installazione di strumenti fotovoltaici solari con accesso al Superbonus è possibile solamente se la realizzazione di queste opere è eseguita insieme ad uno dei tipi di interventi trainati. Restano inoltre salve anche le disposizioni in merito all’individuazione degli edifici e delle strutture di pertinenza stabilite dall’articolo 119 del Decreto Rilancio al comma 5 dello stesso.
Il tetto di spesa individuato da questo articolo è di 2.400 euro in relazione ai KW, intendendosi in questo caso la potenza nominale dell’impianto, con un tetto massimo di spesa di 48.000 euro. Continuando, l’Agenzia delle Entrate ha altresì ricordato che sempre al comma 5, l’installazione degli impianti solari fotovoltaici che avviene in maniera contestuale alla ristrutturazione edilizia o una nuova costruzione ha un limite di spesa di 1.600 euro per Kw di potenza nominale, così come stabilito dal Testo Unico dell’Edilizia introdotto nell’ordinamento con Decreto del Presidente della Repubblica 380\2001.
Fatte queste premesse, l’ente adibito al controllo fiscale è entrato nel merito, scrivendo che visto che la realizzazione del vano ascensore è un intervento di pura ristrutturazione edilizia secondo quanto stabilito dalle norme comunali (l’Agenzia delle Entrate ha posto particolare attenzione nel sottolineare questo punto), il limite di spesa per l’installazione del fotovoltaico se si realizza un vano ascensore è di 1.600 euro kw, escludendo di fatto la possibilità per il committente di accedere al massimale del Superbonus 110%.
In tal senso, nel caso di specie e tutti gli altri casi ad esso correlati, il limite di spesa per il fotovoltaico è ridotto a 1.600 euro Kw. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che in questo caso non è importante che ci sia un collegamento funzionale fra le due opere (esecuzione dei lavori Superbonus e impianto solare fotovoltaico), bastando di fatto la sola contestualità degli interventi. In tal senso, la riduzione del tetto di spesa per il fotovoltaico è molto importante da conoscere per evitare di cadere in errore.
Limiti di spesa con il Superbonus per interventi diversi dall’installazione del fotovoltaico
In virtù di queste considerazioni, resta ancora incertezza su quali limiti di spesa applicare in taluni casi. Tolto questo esempio specifico, la stessa Agenzia delle Entrate ha puntualizzato con la risposta n.289\2022 che per quanto riguarda il sismabonus – con un massimale di 96.000 euro – se l’intervento di riqualificazione riguarda due corpi di fabbrica, il contribuente ha diritto ad un massimo di spesa raddoppiato, fino a 192.000 euro, anche per le opere di rifacimento di pareti esterne e pavimenti se queste risultino fondamentali per dare vita correttamente alla compiutezza dell’intervento anti sismico.
Infine, la stessa Agenzia ha chiarito con risposta 290/2022 che nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edificio, la circolare 24/E stabilisce il principio di prevalenza sulla funzione residenziale rispetto all’intero edificio se la superficie è superiore al 50% e, in questo senso, è possibile ammettere nel superbonus anche il proprietario di unità non residenziali che però sostiene la spesa.
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